Art. 3.
(Norme processuali).

      1. Il giudice, con la sentenza di condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 452-ter, 452-quater e 452-septies del codice penale, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, o con la decisione emessa in relazione ai medesimi reati ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina l'immediato ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica e a spese del condannato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
      2. In caso di condanna per i reati indicati nel comma 1, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, ove l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati nella sentenza di condanna.
      3. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, le parole: «416-bis e» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis, 452-quinquies e».
      4. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «2-ter. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, ovvero da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente, è sempre disposto il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni utilizzati per l'esecuzione del reato, nonché delle altre cose di cui è consentita la confisca».

 

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      5. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

          «c-bis) delitto di inquinamento ambientale previsto dall'articolo 452-ter, delitto di traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l'ambiente previsto dall'articolo 452-quater e delitto di associazione per delinquere contro l'ambiente previsto dall'articolo 452-quinquies del codice penale».

      6. Al comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-ter, 452-quater, 452-quinquies,».